Categoria: Socialize&Politicize

  • 25 Aprile e Carta da Parati

    25 Aprile e Carta da Parati

    Io quest’Italia non la capisco più.

    O meglio: la capisco, ma non voglio credere dove sta andando e quali altri abissi vuole raggiungere.

    Una volta il problema era l’omologazione culturale del ventennio Berlusconi, la televisione, l’abbassamento culturale; prima ancora la Chiesa, la morale bigotta, l’interferenza religiosa in uno stato che si professava laico.

    Adesso il problema è il fascismo.

    E non così per dire. Salvini oggi non sarà a celebrare il 25 Aprile, andrà a Corleone in Sicilia a sostenere le forze dell’ordine nella lotta alla mafia. Che per lui sostenere significa farsi i selfie con la divisa della polizia. O della DIA, magari. Come se la Lotta alla mafia e celebrare la Liberazione siano due esigenze contrapposte. Ma di fatto il cortocircuito è quello: mettere in conflitto, creare divisioni.

    Anche i partigiani comunisti italiani hanno sbagliato, in questo: si sono arrogati l’antifascismo, hanno cercato di mantenerlo vivo come una missione, escludendo di fatto tutti i partigiani che provenivano da esperienze diverse. Ora l’antifascismo sembra un valore fondamentale della sinistra (e di una sinistra un po’ più a sinistra di quella parlamentare, a dire il vero) e di nessun altro. Forse abbiamo confuso l’antifascismo con la rivoluzione.

    Perché il 25 Aprile non è una festa divisiva come dicono ai quattro venti: non è destra contro sinistra, ma antifascisti contro fascisti. E il fascismo non è un’opinione, ma un crimine. Che non solo è sancito dalla XII disposizione transitoria e finale della nostra Costituzione, ma è anche un reato previsto dall’art. 4 della Legge Scelba del 20 Giugno 1952. Dobbiamo ricordarlo bene. Non dimenticarlo mai. Perché vedere striscioni in Piazzale Loreto che inneggiano a Mussolini è un brivido che corre lungo la spina dorsale della memoria storica.

    “Saluti a mani tese ostentati con orgoglio, siamo persi sul sentiero, sul sentiero del nidi di ragno”

    Non rendiamo il 25 Aprile una Canzone dell’amore perduto. Il 25 Aprile deve essere una canzone bellissima, da cantare tutti insieme. Sempre. A squarciagola.

    “Ora che hanno ricostruito ogni muro caduto, ora che hanno censito ogni sopravvissuto, ora che abbiamo fallito e ogni ribelle e muto, scrivi su carta da parati la canzone dell’amore perduto”

  • Un cuore esploso in Piazza Loggia

    Un cuore esploso in Piazza Loggia

    Brescia è una città strana, e il mantra che si ripete è duplice: prega e lavora, prega e lavora, prega e lavora.

    Su questo mantra si è sviluppata la cavalcata della Lega. Anche in questo periodo dove il lavoro è in calo, dove le fabbriche chiudono e i lavoratori si ritrovano per strada senza un posto dove dormire. Una città che in nome del decoro blinda la stazione per non permettere ai senza tetto di dormirci dentro nelle fredde serate d’inverno, e nello stesso nome non dà soluzioni abitative a chi non ha più una casa.

    Una città divisa tra la fede e la ragione, talmente divisa che anche i suoi idoli sono diversi secondo religione e laicità: in Piazza Loggia da una parte c’è la Lodoiga, che storicamente ascolta le proteste e le richieste dei cattolici; dall’altra i Macc de le Ure, che ascoltano invece chi religioso non è.

    Una città strana, dove chiamiamo termovalorizzatore un inceneritore che arricchisce il comune a spese della salute dei suoi cittadini, illudendoli che in cambio abbiano anche il riscaldamento gratis, quando invece d’inverno a pompare aria calda ci pensa la centrale a carbone di fronte.

    Brescia è bipolare: da una parte il Bigio, simbolo fascista, dall’altra Arnaldo, frate eretico anticlericale. Una città che calcisticamente rincorre le glorie passate di una seria A sempre più lontana, con una tifoseria anch’essa divisa: destra (o estrema destra) in curva nord, sinistra in gradinata.

    Brescia è una città divisa, con due anime forti e totalmente contrapposte: ne è l’esempio il comizio di Berlusconi a sostegno della candidatura a sindaco di Paroli l’11 Maggio 2013.

    Perché a Brescia la gente scende ancora in Piazza e storicamente ha un centro sociale e una Radio Antagonista che hanno sempre dato voce e sostegno alle proteste cittadine. Come per la manifestazione della Rete Antinocività Bresciana nel 2011 o per Basta Veleni nel 2016, perché Brescia ha un enorme problema di inquinamento, che spesso si cerca di nascondere, come polvere sotto il tappeto. Acqua con il Cromo, il PCB nelle roggie, una qualità dell’aria che detiene record negativi anche a livello europeo.

    Brescia scende in piazza ma continua ad essere anche conservatrice e cattolica: i giornali cittadini sono di proprietà della curia, questa città prega talmente tanto che ha due duomi uno accanto all’altro.

    Brescia è divisa: Piazza Vittoria, fascista, e Piazza Loggia, antifascista.
    Brescia è antifa, alle casette in Via Gatti. Brescia è borghese, nelle vasche in Corso Zanardelli.
    È divisa anche nell’alcolismo culturale che l’ha cresciuta: da una parte il Carmine, dall’altra Piazza Arnaldo.

    Brescia è divisa perché ferita. Più delle forge che spandono diossina nell’aria, più del PCB diffuso in buona parte del sottosuolo cittadino…

    Brescia è divisa perché fascista, orfana triste di un cuore esploso in Piazza Loggia il 28 Maggio 1974.

  • Che partito votare il 4 Marzo? Almeno leggiamo i programmi

    Che partito votare il 4 Marzo? Almeno leggiamo i programmi

    Che partito votare il 4 Marzo? Il 4 Marzo, aihmè, ci ritroveremo alle urne; dopo esserci lamentati fino alla morte dei 4 ultimi governi che non abbiamo eletto (dimenticandoci ovviamente che in Italia non eleggiamo il governo ma il parlamento), adesso è il nostro momento per esercitare il nostro diritto/dovere.

    Solo che non abbiamo mai la minima idea di chi o cosa votare. Perché tendenzialmente noi italiani non votiamo un’idea, un programma politico. No, noi votiamo persone. Non perché ci fidiamo, ma perché ci piace eleggere chi ci assomiglia di più. Votiamo per empatia e per simpatia. Ed è uno dei modi peggiori di eleggere un parlamento che discuterà i nostri prossimi futuri anni.

    Per questo ogni volta che dobbiamo andare a votare realizzo un post dove raggruppo i programmi elettorali dei partiti che si candidano. Perché non abbiamo nemmeno voglia di prenderci la lista dei partiti e andare a leggerci i programmi. Poi ci lamentiamo che ci prendono per il culo.

    Non che le promesse elettorali di un partito significhino per forza che verranno realizzate. Ma almeno possiamo conoscere le idee e le ideologie che più ci rappresentano.

    Quindi eccoli (cliccando sul simbolo potete scaricare il programma o accedere alla pagina web del programma… Tranne Civica Popolare, che non ha un sito internet – o io non l’ho trovato – e non ha un programma su Facebook – o io non l’ho trovato):

    Potere al Popolo

    Che partito votare il 4 Marzo? Potere al popolo

     

    Liberi e Uguali

    Che partito votare il 4 Marzo? Liberi e uguali

     

    Coalizione di “Centro-Sinistra”

     

    Che partito votare il 4 Marzo? Partito Democratico Chi votare il 4 Marzo? Civica Popolare Che partito votare il 4 Marzo? +Europa Che partito votare il 4 Marzo: insieme

    Movimento 5 Stelle

    Chi votare il 4 Marzo? Movimento 5 Stelle

    E i partiti dal Centro-destra fino ai fascistoidi? Beh, se siete curiosi di vedere i loro programmi andateveli a cercare. io oltre al Movimento 5 Stelle non vado a destra.

    Quello che mi resta è una domanda che non se ne va mai… Quando? Quando? Quando è finita la sinistra?

     

  • Il tempo dell’orologio della Stazione di Bologna

    Il tempo dell’orologio della Stazione di Bologna

    C’è un orologio strano a Bologna, fermo alle 10:25.

    Il 2 Agosto 1980 si è fermato per la deflagrazione di un ordigno esplosivo confezionato dalle mani sporche di sangue di un qualche gruppo neofascista di cui non conosceremo mai nè il nome nè i componenti. Da servizi segreti più o meno deviati, più o meno filo-americani. Per non parlare dei mandanti, i quali rimangono nell’ombra, a tessere le fila di questa Italietta da quattro soldi.

    Quella mattina si è fermato l’orologio, si è fermato come i battiti del cuore della gente davanti alle televisioni, a guardare quegli 85 involucri che portavano i cadaveri fuori dalle macerie. Tassisti, turisti di seconda classe, tutti morti. E nessuna giustizia. Nessuna vendetta.

    Resta solo quell’orologio, che ha smesso di contare il normale scorrere del tempo.

    Ma non ha smesso di ticchettare: sono 37 anni che aspetta pazientemente di porre fine al suo personale conto alla rovescia. E quando sul suo timer nascosto comparirà lo zero, allora decreterà la fine di questo staterello elitario e deviato, questa ridicola repubblica delle banane che chiamiamo Italia.

    Avete i minuti contati, bastardi, l’orologio della Stazione di Bologna li sta sgranando a uno a uno.

  • Referendum del 4 Dicembre: cosa cambia?

    Referendum del 4 Dicembre: cosa cambia?

    Prima di votare al referendum del 4 Dicembre volevo sapere esattamente quale fosse il testo al quale dare il fatidico “si” o “no“.

    È molto meno facile di quanto sembri. Digito su Google “referendum 4 Dicembre” e il sito del ministero dell’interno è soltanto al quarto posto. Ci clicco sopra e non c’è alcun link diretto al testo del quesito. Allora vado su “F.A.Q.” e la prima è “Qual’è il quesito stampato sulla scheda?“. Clicco di nuovo e quello che compare è:

    Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

    Ok. Un bel respiro. Cerco la gazzetta ufficiale citata e finalmente possiamo capire cosa cambia.

    Di seguito inserisco gli articoli della Costituzione che andrebbero ad essere modificati: in evidenza il testo originale dell’articolo, in corsivo la proposta di modifica che andremo a votare il 4 Dicembre.

    [toc]

    Articoli della Costituzione modificati dal Referendum del 4 Dicembre

    Art.48

    Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
    Il voto e` personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e` dovere civico.
    La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine e` istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
    Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

    Diventerebbe:

    Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
    Il voto e` personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e` dovere civico.
    La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine e` istituita una circoscrizione Estero per l’elezione della Camera dei Deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
    Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

    Art.55

    Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione

    Diventerebbe:

    Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
    Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
    La Camera dei deputati e’ titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.
    Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato.
    Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione

    Art.57

    Il Senato della Repubblica e` eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
    Il numero dei senatori elettivi e` di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
    Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
    La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti

    Diventerebbe

    Il Senato della Repubblica e’ composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
    I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
    Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
    La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
    La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti,in conformitaà alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
    Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio

    Art.58

    I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
    Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

    L’articolo 58 sarebbe abrogato.

    Art.59

    E` senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e` stato Presidente della Repubblica.
    Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

    Diventerebbe:

    Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati

    Art.60

    La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
    La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

    Diventerebbe:

    La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
    La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra

    Art.61

    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
    giorno dalle elezioni.
    Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

    Diventerebbe:

    L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione.
    Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.

    Art.62

    Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
    Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei
    suoi componenti.
    Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e` convocata di diritto anche l’altra.

    Diventerebbe:

    Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
    Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei
    suoi componenti.

    Art.63

    Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
    Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

    Diventerebbe:

    Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
    Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali

    Art.64

    Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non e` presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
    Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
    I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

    Diventerebbe:

    Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze
    parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo
    statuto delle opposizioni.
    Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non e` presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
    I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di
    assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta
    che lo richiedono.
    I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni

    Art.66

    Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità

    Diventerebbe:

    Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
    Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore

    Art.67

    Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato

    Diventerebbe:

    I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato

    Art.69

    I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.

    Diventerebbe:

    I membri della Camera dei Deputati ricevono un’indennità stabilita dalla legge

    Art.70

    La funzione legislativa e` esercitata collettivamente dalle due Camere

    Diventerebbe:

    La funzione legislativa e’ esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la
    legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
    Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
    Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e’ immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
    L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, e’ disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
    I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
    I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali
    questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi
    regolamenti.
    Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati

    Art.71

    L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
    Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

    Diventerebbe:

    L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
    Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.
    Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
    Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

    Art.72

    Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera e`, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e
    con votazione finale.
    Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali e` dichiarata l’urgenza.
    Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e` rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure
    che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
    La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera e` sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
    legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

    Diventerebbe:

    Ogni disegno di legge di cui all’articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, é, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
    Ogni altro disegno di legge e’ presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
    I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali e’ dichiarata l’urgenza.
    Possono altresi’ stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e’ rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicita’ dei lavori delle Commissioni.
    La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera e’ sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
    Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalita’ di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 70.
    Esclusi i casi di cui all’articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo puo’ chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei
    deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all’articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonche’ alla complessita’ del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalita’ e i limiti del procedimento, anche con riferimento all’omogeneita’ del disegno di legge.

    Art.73

    Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.
    Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge e` promulgata nel termine da essa stabilito.
    Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

    Diventerebbe:

    Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
    Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge.
    In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
    Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l’urgenza, la legge e` promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

    Art.74

    Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puo` con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
    Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

    Diventerebbe:

    Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
    Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell’articolo 77, il termine per la conversione in legge e’ differito di trenta giorni.
    Se la legge e’ nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.

    Art.75

    E` indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
    Non e` ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
    La proposta soggetta a referendum e` approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e` raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina le modalita` di attuazione del referendum.

    Diventerebbe:

    E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
    Non e’ ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
    La proposta soggetta a referendum e’ approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se e’ raggiuntala maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina le modalita’ di attuazione del referendum

    Art.78

    Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessita` e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

    Diventerebbe:

    Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessita` e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando
    la funzione legislativa e’ esercitata collettivamente dalle due
    Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, e’ appositamente
    convocata e si riunisce entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell’articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni
    dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
    Il Governo non puo’, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell’articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l’efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
    I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
    L’esame, a norma dell’articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti e’ disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
    Nel corso dell’esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalita’ del decreto.

    Art.78

    Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

    Diventerebbe:

    La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari

    Art.79

    L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo
    e nella votazione finale.
    La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
    In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

    Diventerebbe:

    L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
    La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
    In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

    Art.80

    Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

    Diventerebbe:

    La Camera dei Deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.

    Art.81

    Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
    Il ricorso all’indebitamento e` consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
    Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
    Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
    L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
    Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti
    con legge costituzionale.

    Diventerebbe:

    Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
    Il ricorso all’indebitamento e` consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei Deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
    Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
    La Camera dei deputati ogni anno
    approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
    L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
    Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei Deputati, nel rispetto dei principi definiti
    con legge costituzionale.

    Art.82

    Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
    A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

    Diventerebbe:

    La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.
    A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione e’ formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

    Art.83

    Il Presidente della Repubblica e` eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
    All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
    L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio e` sufficiente la maggioranza assoluta.

    Diventerebbe:

    Il Presidente della Repubblica e` eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
    L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dal quarto scrutinio e’ sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dal settimo scrutinio e’ sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

    Art.85

    Il Presidente della Repubblica e` eletto per sette anni.
    Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
    Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

    Diventerebbe:

    Il Presidente della Repubblica e` eletto per sette anni.
    Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.
    Se la Camera dei Deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova

    Art.86

    Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
    In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

    Diventerebbe:

    Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei Deputati.
    In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei Deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.

    Art.87

    Il Presidente della Repubblica e` il capo dello Stato e rappresenta l’unita` nazionale.
    Può inviare messaggi alle Camere.
    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
    dalle Camere.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
    Può concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica.

    Diventerebbe:

    Il Presidente della Repubblica e` il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
    Può inviare messaggi alle Camere.
    Indice le elezioni della nuova Camera dei Deputati e ne fissa la prima riunione.
    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, previa l’autorizzazione di entrambe le Camere.
    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
    dalla Camera dei deputati.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
    Può concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica.

    Art.88

    Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
    Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

    Diventerebbe:

    Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.
    Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

    Art.96

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

    Diventerebbe:

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

    Art.97

    Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
    I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
    Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
    Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

    Diventerebbe:

    Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
    I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,
    in modo che siano assicurati il buon andamento, l’imparzialità e la
    trasparenza dell’amministrazione
    Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
    Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

    Art.99

    Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e` composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. E` organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

    Con l’approvazione delle modifiche alla Costituzione l’articolo 99 sarebbe abrogato.

    Art.114

    La Repubblica e` costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta` metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
    I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
    Roma e` la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

    Diventerebbe:

    La Repubblica e` costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
    I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
    Roma e` la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

    Art.116

    Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle d’Aosta/Valle´e d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
    La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol e` costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
    Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia
    di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge e` approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

    Diventerebbe:

    Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle d’Aosta/Valle´e d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
    La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol e` costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
    Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, m.), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l’estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge e’ approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

    Art.117

    La potestà legislativa e` esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
    a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
    b) immigrazione;
    c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
    d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
    e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
    f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
    g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
    h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
    i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
    l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
    m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
    n) norme generali sull’istruzione;
    o) previdenza sociale;
    p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
    q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
    r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
    s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
    Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
    Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
    Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
    La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
    Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica
    e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
    La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
    Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

    Diventerebbe:

    La potestà legislativa e’ esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.
    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
    a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
    b) immigrazione;
    c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
    d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
    e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e  del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
    f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
    g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale;
    h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
    i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
    l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
    m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
    n) disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
    o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;
    p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Citta’ metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
    q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l’estero;
    r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
    s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attivita’ culturali e sul turismo;
    t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
    u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
    v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;
    z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
    Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilita’ al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
    Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unita’ giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.
    Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
    La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. E’ fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
    Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
    La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
    Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

    Art.118

    Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
    I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
    secondo le rispettive competenze.
    La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
    Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

    Diventerebbe:

    Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
    Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.
    I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
    La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela
    dei beni culturali e paesaggistici.
    Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

    Art.119

    I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
    Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
    I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla
    legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E` esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

    Diventerebbe:

    I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
    I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
    La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
    Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio delle medesime funzioni.
    Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
    I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

    Art.120

    La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
    Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono
    la tutela dell’unita` giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

    Diventerebbe:

    La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
    Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono
    la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente.

    Art.121

    Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
    Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
    La Giunta regionale e` l’organo esecutivo delle Regioni.
    Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e` responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

    Diventerebbe:

    Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
    Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.
    La Giunta regionale e` l’organo esecutivo delle Regioni.
    Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e` responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

    Art.122

    Il sistema d’elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
    Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

    Diventerebbe:

    Il sistema d’elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei Deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
    Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

    Art.126

    Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto e` adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
    Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa
    in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
    L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

    Diventerebbe:

    Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto e’ adottato previo parere del Senato della Repubblica.
    Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa
    in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
    L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

    Art.132

    Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
    Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.

    Diventerebbe:

    Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
    Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.

    Art.133

    Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
    La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

    Diventerebbe:

    La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

    Art.134

    La Corte costituzionale giudica:
    sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
    sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
    sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione

    Diventerebbe:

    La Corte costituzionale giudica:
    sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
    sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
    sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
    La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità
    costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri
    della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi
    dell’articolo 73, secondo comma.

    Art.135

    La Corte costituzionale e` composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
    I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
    I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
    Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
    La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed e` rieleggibile,
    fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
    L’ufficio di giudice della Corte e` incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
    Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

    Diventerebbe:

    La Corte costituzionale e’ composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.
    I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
    I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
    Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
    La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed e` rieleggibile,
    fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
    L’ufficio di giudice della Corte e` incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
    Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

    Questi sono soltanto gli articoli della Costituzione che cambiano. Vi invito a leggere gli articoli 39, 40 e 41 della Gazzetta Ufficiale, che spiegano come avviene la transizione in caso di vittoria del “Si” al Referendum.

    Fonti:

    Gazzetta Ufficiale 88 del 15 Aprile 2016
    Costituzione della Repubblica Italiana

     

  • Terremoto e migranti: canzone quasi d’amore

    Terremoto e migranti: canzone quasi d’amore

    “Non starò più a cercare parole che non trovo
    per dirvi cose vecchie con il vestito nuovo”

    Il terremoto dispiace sempre, perché delle persone muoiono. Innocenti, non innocenti, sono morte e basta. E chi non è morto si ritrova senza casa, senza più una vita come la conosceva. Con dei lutti, con la disperazione, con la solitudine.

    Io ho una reazione atipica rispetto a tutto questo forse. Da una parte c’è una reazione buonista, che è fatta di raccolte fondi e beni di prima necessità da parte di gente che non piscerebbe nemmeno sul suo vicino di pianerottolo se dovesse prendere fuoco; dall’altra i beceri razzisti del “prima gli italiani”, “perché i negri sono negli alberghi a cinque stelle e gli italiani nelle tendopoli”.

    Io invece non riesco a capire né l’una né altra parte. E allora continua a dispiacermi per i morti e i terremotati che sono sopravvissuti, ma mi dispiace molto di più per tutti quelli che sono vivi o che stanno vivendo esattamente come prima del terremoto: dando aria alla bocca e scrivendo cose a cazzo su una tastiera (come sto facendo io? Si, può essere).

    “Io parlo sempre tanto, ma non ho ancora fedi
    e non voglio menar vanto di me o della mia vita
    Costretta come dita dei piedi”

    Quello che vorrei capire è cosa spinge le persone a schierarsi da una parte o dall’altra. A sentire il bisogno irrinunciabile di esprimere un’opinione sui social, senza senso e scritta in un italiano sgrammaticato. L’odio vi fa sentire meglio? Meglio di quei poveretti o morti o senza casa o senza amici, mogli, amanti, figli? Vi basta essere lontano dalla tragedia per sentirvi meglio. E tralascio i beceri Renzi, Salvini e tutti i politicanti a cui interessa soltanto essere rieletti per poi fottersene per il resto della vita dei loro elettori. Perché

    “Perché siam tutti uguali
    e moriamo ogni giorno dei medesimi mali
    perché siam tutti soli
    ed è nostro destino tentare goffi voli
    d’azione o di parola
    volando come vola il tacchino”

    Noi che li votiamo, intendo. Noi siamo tutti uguali, nella stessa identica merda ogni giorno; e a qualcuno va peggio con un terremoto, a qualcuno perché il posto dove è nato è stato sconvolto da una guerra che non ha voluto e che l’Occidente ha causato. A qualcuno va meglio, ma non per questo deve sentirsi libero di ergersi a giudice, o di avere la verità in tasca.

    Quello che so io è che il terremoto non si può prevedere, ma si possono costruire edifici antisismici. E so come sono costruiti gli edifici in Italia, perché ci ho lavorato per tanti anni: al risparmio e fottendosene del futuro.

    So che è orribile che i superstiti dei terremoti vivano in tendopoli, ma so anche che la colpa non è dei migranti, ma di tutta la classe politica che una volta spente le telecamere torna bellamente a farsi i cazzi suoi mentre a L’Aquila e in Emilia la gente si arrangia a cercare di rimettersi in piedi, con l’aiuto di poche organizzazioni e associazioni con due soldi che cercano di tenere in piedi tutto come meglio possono.

    So che i migranti hanno attraversato un inferno, e molti di loro sono abituati a scavare sotto le macerie per salvare i sopravvissuti, “a casa loro”.

    “perché siam tutti uguali, siamo cattivi e buoni
    e abbiam gli stessi mali, siamo vigliacchi e fieri,
    saggi, falsi, sinceri… coglioni!”

    So anche cosa significa la noia e la rabbia di essere impotenti di fronte a tutto questo. Ma né la noia né la rabbia giustificano quello che state facendo alle vostre tastiere, e che state facendo leggere al mondo di Facebook o Twitter o qualsiasi altro social network. Tanto più che se uno non vi legge non verrà mai toccato dal vostro buonismo o dalla vostra ignoranza.

    Prima gli esseri umani, per favore. Non italiani, non i migranti. Gli esseri umani. Un plauso a chi sta facendo davvero qualcosa andando a dare una mano, qualsiasi sia il colore della sua pelle. Un urlo di sdegno per chi in un modo o nell’altro fa campagna elettorale sulla pelle della gente (Renzi e Salvini in testa, ma secondo me un po’ tutti i comuni di Italia si accoderanno a breve). E adesso basta per favore.

    “D’ altra parte, lo vedi, scrivo ancora canzoni
    e pago la mia casa, pago le mie illusioni,
    fingo d’ aver capito che vivere è incontrarsi,
    aver sonno, appetito, far dei figli, mangiare,
    bere, leggere, amare… grattarsi!”

    Se vi annoiate, lasciate stare la tastiera. Non scrivete cose imbarazzanti per voi e per chi vi ha messo al mondo. Prendete una mano e grattatevi lì in mezzo alle gambe, senza distinzione di sesso: ammazzerete la noia che vi pervade e smetterete di fare danni.

    Vincere l’odio con una canzone quasi d’amore.

  • Più sicurezza

    Più sicurezza

    Più sicurezza. Ecco quello che ci vuole.

    Io a casa non ho la televisione, ma ieri pomeriggio mi è capitato di dovermi sorbire Rai Uno per tutto il giorno, ed era un pessimo giorno per guardare quel canale, dopo gli attentati di Bruxelles.

    Ho visto una pletora di politici e opinionisti dire che siamo in guerra e che dobbiamo combattere il terrorismo, che abbiamo bisogno di più sicurezza. Ho sentito il Presidente del Consiglio che nessuno ha eletto dire che dobbiamo difendere la nostra libertà, soprattutto grazie ai nostri servizi segreti che hanno grande esperienza di terrorismo (mafia, terrorismo e brigatismo) e che possiamo insegnare qualcosa all’Europa. E nessuno che ha ribattuto, tutti annuivano, tutti con gli occhi lucidi di commozione.

    Ma siete impazziti? Tutti?

    Non si difende la nostra libertà permettendo che i servizi segreti si infiltrino nelle nostre vite. Non si difende la libertà limitandola. E poi… I nostri servizi segreti hanno esperienza? Quale esperienza? Della mafia? Che per far finire la stagione delle bombe mafiose lo Stato è sceso a patti e ha trattato la resa? Del brigatismo? Delle bombe in Piazza e delle Stragi di Stato, dove buona parte dei servizi era in combutta con terroristi di destra per alimentare una strategia della tensione che ha distrutto la passione politica di tutta una generazione?

    Se i servizi segreti italiani hanno esperienza di terrorismo dovremmo averla anche tutti noi italiani, almeno a quarant’anni di distanza: la tensione serve a distogliere lo sguardo, a distruggere le lotte, a sacrificare le libertà individuali in nome di una sicurezza che non ha mai risolto un cazzo. Andatelo a chiedere agli Statunitensi, come sono più sicuri dopo l’11 Settembre 2001 e dopo il Patriot Act e l’ascesa dell’NSA.

    Mi dispiace per i morti di Bruxelles, perché i morti fanno sempre dispiacere, perché potremmo essere noi. Perché abbiamo paura e siamo arrabbiati e vogliamo che finisca. Ma se al Bataclan eravamo tutti francesi e oggi siamo tutti belga, quando saremo tutti Siriani? O Iracheni? Perché i loro morti sono morti come i nostri. E sono molti di più.

    I morti di Bruxelles non sono morti per l’integralismo islamico. I morti di Bruxelles, quelli di Parigi, quelli in Turchia sono morti per soldi. Soldi e petrolio. E’ tutto molto più complicato di quello che ci raccontano, ed è troppo facile odiare il diverso e additare il nemico. I morti di Bruxelles sono morti per il capitalismo e per le politiche estere dei paesi europei e statunitensi degli ultimi 25-30 anni. Perché se siamo in guerra, un motivo c’è, e non sono delle nuove crociate, sono sempre le stesse, come quelle dei cavalieri templari e degli Ospitaleri: fatte per espandersi e per dominare, non per religione o ideologia.

    Apriamo gli occhi e smettiamola di nasconderci dietro la paura. Non è buonismo, è realismo. Non abbiamo bisogno di più sicurezza, ma di meno capitalismo.

    “Non c’è migliore schiavo di chi si crede libero”

  • L’Expo a Milano e la Milano NoExpo

    L’Expo a Milano e la Milano NoExpo

    noexpo

    In questi giorni non si sente parlare di altro. Della manifestazione NoExpo del 1° Maggio. Di come Milano è stata messa a ferro e fuoco dai Black Block (o Black Bloc). Sui Social Network indignazione diffusa, come se le macchine bruciate fossero le loro. Sulle televisioni le immagini di fumo (di fuoco e fumogeni) e di vetri infranti, di ragazzi ammantati di nero additati un po’ come terroristi e un po’ come poveri coglioni figli di papà. Non si parla dei perché, del percorso, di quello che ci sta dietro. E’ il modo migliore per distruggere le motivazioni di un movimento. Per non discuterne. Per condannare a prescindere.

    I giorni antecedenti all’apertura di Expo Milano mi ricordavano in maniera preoccupante Genova al G8 del 2001. La stampa che crea allarmismo e tensione. Che crea il mostro ad arte prima che la manifestazione sia effettivamente cominciata. La polizia che si schiera in tenuta antisommossa. Sembrava una morte annunciata, il nuovo Carlo Giuliani era in dirittura d’arrivo, solo che ancora non aveva un nome e un volto.

    Fortunatamente la polizia, le forze del disordine, non hanno caricato a cazzo come a Genova. E la gente invece di rallegrarsi incita il governo ad adottare misure più severe verso i dissidenti. Uccideteli, bruciateli. Come se macchine e le vetrine delle banche fossero più importanti di una vita. O anche solo di qualche osso rotto. Infatti hanno già smesso. Due giorni dopo al Parco della Montagnola di Bologna chi voleva contestare Renzi le manganellate se le è prese.

    I black bloc non esistono. Esistevano forse in Germania quando protestavano contro l’energia nucleare. E’ una definizione senza senso come “anarco-insurrezionalista”. Sono etichette che non vogliono dire un cazzo.

    E voi, indignati da salotto, mi fate incazzare come una bestia. Le uniche persone autorizzate ad essere incazzate sono quelle che nel percorso “NoExpo” volevano intraprendere una strada diversa, e diversi modi di dissenso. Voi, che passate la vostra vita sui social mentre questo capitalismo portato agli estremi vi fotterà il lavoro, la casa, i figli e la vita, dovete solo stare zitti.

    Voi che vi indignate per qualche auto bruciata come se vi avessero rubato in casa o che parlate di devastazione per le vetrine di qualche banca (servi del sistema che vi sta strozzando e uccidendo) dovete stare zitti. Se dite che la politica non vi interessa o che “non ve ne intendete” non dovete parlare di politica. Zitti e muti.

    Voi, in silenzio mentre Expo brucia miliardi delle vostre tasse per presentare chicchi di riso e di caffè e le eccellenze della nostra agricoltura su un tavolo di diversi chilometri quadrati di cemento sponsorizzate da McDonald’s e Coca Cola; voi, sfigati da salotto che in piazza non ci siete mai andati ad esprimere un’idea ma chiacchierate soltanto al bar; voi che chiamate delinquenti delle persone che nel giusto o nello sbagliato hanno pensato ad un modo per migliorare il vostro mondo; voi, proprio voi, dovete andare affanculo e stare zitti. Voi, che vi credete assolti: siete lo stesso coinvolti.

    Andate a fare le code e pagate Expo per vedere le meraviglie architettoniche di calcestruzzo bagnato di sangue, di lavoratori sottopagati e di arraffoni che avete votato per arricchirsi. Andate, andate.
    Quei delinquenti nel loro tempo libero si sbattono per creare un mondo migliore. E non sono solo i Black Bloc. Anche le migliaia di manifestanti non violenti lo fanno. Voi che fate nel vostro tempo libero? Andate sui social a scrivere stronzate, scopate, mangiate, vi sbronzate. Andate all’Expo. Aprite gli occhi. Poi possiamo parlare del fatto che le azioni di Milano siano state politicamente efficaci o meno.

    “E se nei vostri quartieri
    tutto è rimasto come ieri,
    senza le barricate
    senza feriti, senza granate,
    se avete preso per buone
    le “verità” della televisione
    anche se allora vi siete assolti
    siete lo stesso coinvolti”

     

  • 2 giugno: il funerale della Repubblica

    2 giugno: il funerale della Repubblica

    Mi chiedo per quale motivo il 2 Giugno, la festa della Repubblica Italiana, sfilino le forze armate. È una cosa che non riesco a spiegarmi. In realtà mi chiedo anche cosa ci sia da festeggiare. Il 2 Giugno 1946 gli Italiani si esprimevano in un referendum per scegliere se mantenere la monarchia o trasformarsi in Repubblica dopo la caduta del fascismo e la vittoria della Resistenza e della liberazione americana. Per la prima volta votavano anche le donne.

    Cosa festeggiamo, esattamente? Cosa ci ha regalato la democrazia in questi lunghi anni? La Repubblica italiana dovrebbe essere democrazia. Il governo del popolo. Ma nessuno ha chiesto al popolo di firmare il Piano Marshall. Nessun popolo ha deciso di salvare la polizia fascista per istruire e costituire i nuovi servizi segreti della neonata Repubblica. Nessun popolo ha avallato e organizzato la strage di Portella della Ginestra. O ha coperto le stragi di Stato, dall’Italicus alla Stazione di Bologna passando per Piazza Fontana e Piazza Loggia. Il popolo non si è mai messo a novanta davanti a presunti amici americani dopo Ustica o la strage del Cermis. Il popolo non ha scelto di salvare le banche ed alimentare la crisi. Né di militarizzare la Val Susa in favore di una grande opera inutile e dannosa.

    Il fatto è che la democrazia in Italia è solo nei termini. Che ogni cinque anni andiamo a votare il prossimo dittatore. Mentre i politici fanno da spauracchi per il popolo a cui dovrebbero rispondere lo Stato organizza l’ennesima manovra per stringere un cappio sempre più stretto intorno al collo di una popolazione sempre più depressa e disinteressata. Del resto gli Italiani non meritano di poter decidere. Un popolo che ha scelto Berlusconi per vent’anni merita il regime di Renzi.

    Il 2 Giugno è il funerale della democrazia. E se sfilano le forze armate è perché di fatto in Italia in questi anni hanno governato loro. La Repubblica Italiana non è stata la democrazia cristiana, i socialisti, il berlusconismo e una sinistra sempre più spostata verso il centro-destra. La Repubblica è stata un governo militare che ha garantito a un regime di perpetrarsi. Quindi… Cosa c’è da festeggiare? Dovremmo scendere in strada e levarci il cappello, mentre il feretro del nostro Stato passa per l’ennesima volta verso il cimitero dell’utopia. Bruciare in piazza tutte le copie della Costituzione, perché non meritiamo il sangue usato come inchiostro per scriverla. Di fatto siamo assassini, giudici e carnefici. Di fatto siamo le vittime inconsapevoli della Repubblica Italiana.

    Che si accontenta di avere un altro giorno di vacanza per stare lontani dall’alienazione totale che è diventata la nostra esistenza.

    Io non mi sento Italiano
    Giorgio Gaber

  • 40 anni dopo la bomba di Piazza Loggia

    40 anni dopo la bomba di Piazza Loggia

    piazza loggia

    40 anni dopo. 40 anni di silenzio, di processi che non hanno portato a nulla. 40 anni di beffe. I cittadini di Brescia sono stati presi in giro per 40 anni dallo Stato Italiano, lungo le tre istruttorie dei tre gradi di giudizio che ci hanno portato a non avere di fatto un colpevole.

    Le uniche certezze, in questo momento, sono le vittime. 8 morti e 102 feriti. Per cosa sono morte? Sono morte per sfortuna? O solo perché erano antifasciste?

    Le altre certezze sono che lo Stato Italiano sapeva. Qualche esponente del SISMI sapeva cosa stava per succedere. Cosa si può dire di uno Stato che permette di mettere una bomba in una piazza gremita dei cittadini che dovrebbe tutelare? Cosa si può dire di uno stato che non solo non riesce a trovare e punire i colpevoli ma che in alcuni casi utilizza risorse per coprire e insabbiare?

    Lo Stato Italiano: colpevole.

    E 40 anni dopo continua ad esserlo. Non è più l’ideologia fascista, non solo: ora sono i soldi a governare le prossime stragi di stato. I soldi e gli interessi di una classe dirigente che guarda solo a se stessa, miope e strabica.

    Come in Val Susa. Come con gli F35. Come il MUOS. Come a Brescia, ancora una volta, violentando il nostro territorio per interesse con un l’alta velocità di un treno inutile e tremendamente dannoso.

    Abbattendo case, dissotterrando cimiteri di amianto e rifiuti pericolosi, insabbiando chissà quante altre bombe ecologiche pronte ad esplodere.

    Uno Stato che ci priva del Diritto alla Casa giustificandosi con una crisi economica che ha contribuito a creare. Uno Stato che protegge solo una parte dei suoi cittadini, cittadini che si arricchiscono senza il minimo scrupolo. Insabbia, copre. Esattamente come i fascisti coinvolti nella strage.

    40 anni dopo la bomba di Piazza Loggia forse è il momento di pensare a un grande valore che ci ha lasciato l’antifascismo: la Resistenza. La resistenza ad uno Stato colpevole, in difesa dei nostri diritti, della nostra salute. Del nostro futuro. Per non trovarsi tra altri 40 anni a celebrare e ricordare l’ennesima silenziosa strage di Stato.

    10:12
    Monkey Combos