1 Dicembre 1974

1 Dicembre 1970

Il parlamento italiano approva la legge che regola l’istituto del divorzio. La legge porta il nome dei primi firmatari, Loris Fortuna e Antonio Baslini.

Nonostante l’opposizione della Democrazia Cristiana, del Movimento Sociale Italiano, del Südtiroler Volkspartei e dei monarchici del Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica, e con i voti favorevoli del Partito Socialista Italiano, del Partito Comunista Italiano, del Partito Radicale, del Partito Liberale Italiano e della sinistra, viene approvata la legge 1 dicembre 1970, n. 898 – “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” (la cosiddetta legge Fortuna-Baslini), risultato della combinazione del progetto di legge di Loris Fortuna con un altro pdl presentato dal deputato liberale Antonio Baslini; nello stesso anno il Parlamento approvava le norme che istituivano il referendum con la legge n.352 del 1970, proprio in corrispondenza con le ampie polemiche che circondavano l’introduzione del divorzio in Italia.

La legge 1º dicembre 1970, n. 898 – “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio“, entrerà in vigore il 18 dicembre 1970, ma a causa della mancanza di unanimità del parlamento e soprattutto per la contrarietà del partito con la maggioranza relativa, si sviluppò ben presto un movimento politico che negli anni seguenti cercò di promuovere un referendum abrogativo della legge sul divorzio.

Il referendum si terrà nel 1974, e la maggioranza si esprimerà per mantenerlo.

Nella legge italiana il divorzio è chiamato scioglimento del matrimonio e, nel caso di matrimonio religioso, cessazione degli effetti civili del matrimonio.

A differenza di moltissimi altri paesi, in Italia non è possibile ottenere il divorzio direttamente, ma deve essere preceduto obbligatoriamente, a parte rarissime eccezioni, da un periodo di separazione coniugale che deve essere oggetto di una precedente procedura: un anno in caso di separazione giudiziale, sei mesi in caso di separazione consensuale.

Dal 2014, per il divorzio su domanda congiunta non è più necessario rivolgersi al tribunale, ma per i coniugi senza figli minori o incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti può avvenire con dichiarazione condivisa e congiunta al sindaco quale ufficiale di stato civile del comune, con assistenza facoltativa di un avvocato. I coniugi i cui figli hanno i predetti problemi possono divorziare attraverso una negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, senza rivolgersi al tribunale.

È stato fatto notare anche che il numero di separazioni e divorzi è abbastanza diverso nelle diverse zone d’Italia, spaziando dalle 98 separazioni o divorzi ogni 10.000 abitanti della provincia di Lodi alle 17 separazioni o divorzi per 10.000 abitanti della provincia di Crotone