5 Settembre 1981
In Italia viene abolito il matrimonio riparatore, che annullava gli effetti penali di uno stupro qualora la vittima avesse acconsentito a sposare il suo assalitore.
Il concetto di Matrimonio Riparatore è presente anche nel Deuteronomio, ed è una delle prime attestazioni di questo “costume”: era concepito come una forma di risarcimento e di tutela per la donna, che avendo perduto l’onore, non sarebbe più potuta essere presa in moglie da nessun altro uomo.
Il costume del matrimonio riparatore sopravvivrà a lungo in tutta la cultura occidentale: se un uomo commetteva, nei confronti di una donna nubile e illibata, stupro o violenza carnale punibile con la pena prevista dall’art. 519 e segg. del codice penale, onde evitare il processo o al fine di far cessare la pena detentiva inflitta, poteva offrire alla ragazza il matrimonio riparatore facendo così cessare ogni effetto penale e sociale del suo delitto (art. 544 cod. pen., ora abrogato).
Se la ragazza rifiutava la riparazione offerta subiva il disprezzo sociale, e presumibilmente non si sarebbe più sposata.
Lo stupratore, affinché potesse fruire del beneficio di legge, doveva offrire il matrimonio alla ragazza addossandosi altresì tutte le spese della cerimonia e senza poter pretendere alcuna dote.
La prima donna italiana a ribellarsi al matrimonio riparatore fu la siciliana Franca Viola nel 1966, rifiutandosi di sposare il suo rapitore e stupratore.
Il 26 dicembre 1965, all’età di 17 anni, Franca Viola viene rapita (assieme al fratellino Mariano di 8 anni, subito rilasciato) da Melodia, che agisce con l’aiuto di dodici amici, con i quali devasta l’abitazione della giovane e aggredisce la madre che tentava di difendere la figlia.
La ragazza viene violentata, malmenata e lasciata digiuna, quindi tenuta segregata per otto giorni inizialmente in un casolare al di fuori del paese e poi in casa della sorella di Melodia ad Alcamo; il giorno di Capodanno, il padre della ragazza viene contattato dai parenti di Melodia per la cosiddetta “paciata”, ovvero per un incontro volto a mettere le famiglie davanti al fatto compiuto e far accettare ai genitori di Franca le nozze dei due giovani.
Il padre e la madre di Franca, d’accordo con la polizia, fingono di accettare le nozze riparatrici e addirittura il fatto che Franca dovesse rimanere presso l’abitazione di Filippo, ma il giorno successivo, 2 gennaio 1966 la polizia interviene all’alba facendo irruzione nell’abitazione, liberando Franca e arrestando Melodia ed i suoi complici.
Secondo la morale del tempo, una ragazza uscita da una simile vicenda avrebbe dovuto necessariamente sposare il suo rapitore, salvando il suo onore e quello familiare. In caso contrario sarebbe potuta rimanere zitella e additata come “donna svergognata”.
L’articolo 544 del codice penale, abolito il 5 Settembre 1981 recitava:
“Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”
In altre parole ammetteva la possibilità di estinguere il reato di violenza carnale, anche ai danni di minorenne, qualora fosse stato seguito dal cosiddetto “matrimonio riparatore”, contratto tra l’accusato e la persona offesa; la violenza sessuale era considerata oltraggio alla morale e non reato contro la persona.