«Premesso che il dott. Mario Sossi, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova, rapito con la forza ad opera di ignoti in data 18 Aprile, è tutt’ora in sequestro in luogo sconosciuto; che, attraverso comunicati intestati ad anonime e non meglio precisate Brigate Rosse, fatti pervenire alla stampa e dalla stessa resi pubblici, i responsabili del sequestro hanno fatto conoscere il loro intendimento di non restituire alla libertà il dott. Sossi se non previa liberazione in determinati paesi stranieri dei detenuti Rossi Mario, Battaglia Giuseppe, Viel Augusto, Fiorani Rinaldo, Malagoli Silvio, Maino Cesare, Piccardo Giudeppe e De Scisciolo Aldo, ricorrenti per cassazione avverso le sentenze di condanna pronunciata da questa corte in data 18 e 28 Marzo 1974; che nell’ultimo dei detti comunicati (numero sei), diffusa la sera del 18 Maggio 1974, si afferma che “se entro 48 ore – a partire dalle ore 24 di Sabato 18 Maggio – non saranno liberati gli otto compagni del XXII Ottobre secondo le modalità del nostro comunicato numero 4, Mario Sossi verrà giustiziato”; che la famiglia del dott. Sossi a mezzo del proprio legale avv. Francesco Marcellini, aveva presentato a questa corte, in data 16 Maggio 1974, un esposto nel quale si sollecitava un provvedimento di libertà provvisoria nei confronti dei detenuti più sopra nominati, quale mezzo per ottenere la libertà del proprio congiunto; che, a seguito di tale esposto, nonché del successivo citato comunicato numero 6 delle Brigate Rosse, il presidente di questa corte, con nota 19 Maggio 1974, fatto presente al Procuratore Generale il proprio intendimento di sottoporre d’ufficio all’esame della corte stessa la questione relativa all’applicabilità dell’art. 277 cod. proc. pen., sollecitava il medesimo ad esprimere il parere in merito alla concessione del beneficio. Tutto ciò premesso, e valutata la eccezionale gravità della situazione; considerato il grave e imminente pericolo che incombe sulla vita del dott. Mario Sossi, il cui sequestro perdura ormai da oltre un mese, senza che le indagini per il suo ritrovamento, pur condotte con impegno e dovizia di uomini e mezzi, constino essere ancora approdate a risultati concreti; avvertita l’inderogabile e indilazionabile necessità di impedire l’omicidio del dott. Sossi, omicidio minacciato per le prossime ore, quale ulteriore e più grave conseguenza del sequestro in atto; e più ancora la responsabilità morale di facilitare, se non addirittura incoraggiarne l’esecuzione, attraverso il mancato uso dei poteri attribuiti dalla legge a questa corte; ritenuto che fra tali poteri rientra quello di concedere – anche d’ufficio – la libertà provvisoria ai detenuti suddetti, conformemente a quanto chiesto dai responsabili del sequestro del dott. Sossi, quale condizione per non procedere alla sua uccisione; nonché di concedere il nulla osta per il rilascio agli stessi del passaporto, o documento equipollente, ai fini del loro espatrio, se del caso; P.Q.M. sentito il parere del p.m.; visti gli artt. 277 cod. proc. pen. nel testo modificato dall’art. 2 Legge 15 Dicembre 1972 n. 773; 279 ult. comma cod. proc. pen.; 3 lett. c) L. 21 Novembre 1967 n. 1185; ritenuta la competenza territoriale di questa Corte; concede a Rossi Mario, Battaglia Giuseppe, Viel Augusto, Fiorani Rinaldo, Malagoli Silvio, Maino Cesare, Piccardo Giudeppe e De Scisciolo Aldo, il beneficio della libertà provvisoria, e ordina la scarcerazione degli stessi, se non detenuti per altra causa, subordinatamente alla condizione che sia assicurata la incolumità personale e la liberazione del dott. Mario Sossi. Concede il nulla osta per il rilascio del passaporto, o documento equipollente, ai fini dell’espatrio dei nominati suddetti, se del caso. Manda al cancelliere per la immediata trasmissione della presente ordinanza alla procura generale per quanto in competenza».
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